TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 4.
(Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli).

Art. 4.
(Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli).

      1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli.

      1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli. I requisiti di sicurezza dei quadricicli devono essere comunque parametrati agli standard di sicurezza previsti per gli autoveicoli.


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