1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli.
1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli. I requisiti di sicurezza dei quadricicli devono essere comunque parametrati agli standard di sicurezza previsti per gli autoveicoli.
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